Ferie docenti estate 2020 – Scheda a cura del Centro Studi Nazionale della Gilda degli Insegnanti

Ferie docenti – La scheda completa della Gilda

Ecco alcuni punti salienti della scheda:

Definizione e norme generali

Le ferie sono giornate di astensione dal lavoro garantite al lavoratore dalla legge. Le ferie annuali sono un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente garantito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione italiana: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.”
Il legislatore ha ritenuto necessario, attraverso un periodo di riposo, tutelare l’integrità fisica, psicologica e di salute del lavoratore dipendente al fine di consentire il recupero psico-fisico del lavoratore che così potrà riprendere in salute la sua attività
lavorativa/professionale.

Il docente sceglie i giorni delle ferie

Nel CCNL è previsto che sia il docente a richiedere le ferie al Dirigente scolastico indicando le date nelle quali godere del periodo di riposo, unica limitazione è che devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, quindi dalla fine del mese di giugno o, per chi ha impegni di esami di Stato, non appena ha terminato la propria funzione di commissario o presidente di Commissione.Si evince che i giorni di ferie da fruire a luglio e agosto, potranno essere fruiti nei giorni decisi dal docente e non imposti dall’Amministrazione.

Le ferie dei docenti a tempo indeterminato

Restando valide le norme generali della Costituzione e del Codice civile e dei dd.ll.gg.ss citati, le ferie per i docenti a tempo indeterminato sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009 (riportato esattamente uguale nel CCNL 2016/2018).
Il numero di giorni di ferie in godimento per i docenti a tempo indeterminato da più di 3 anni è di 32 giornate lavorative (CCNL 2006/2009, art. 13, c. 2) comprensive delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per chi è di ruolo da meno di 3 anni i giorni sono solo 30 (CCNL 2006/2009, art. 13, c. 2) sempre comprensivi delle due giornate di cui sopra.
A questi vanno aggiunte le 4 giornate (festività soppresse) ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Il docente a tempo indeterminato può fruire di 36 o 34 giorni di ferie che a norma dell’art. 13, c. 9, del CCNL vanno chiesti nei soli mesi di luglio e di agosto (tranne quanto previsto sempre dal c. 9 per i 6 giorni da fruire nel corso dell’a.s. ma senza oneri per la scuola).

Cosa non può fare il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico non può con ordine verbale impedire la richiesta delle ferie da parte dei docenti nelle giornate lavorative dei mesi di luglio e agosto.
Non può genericamente e senza motivazione dettagliata e specifica negare le ferie richieste dai docenti nei mesi di luglio e agosto.
Non può altresì imporre a tutto il Collegio docenti di non richiedere (o di rientrare dalle ferie) in assenza di attività programmate per tutto il Collegio nel Piano delle attività nei mesi di luglio e agosto.
Allo stesso modo per eventuali esami di idoneità, integrativi e preliminari deve individuare solo ed esclusivamente i docenti necessari ai quali chiedere, con un ordine di servizio scritto, di interrompere le ferie. Gli stessi maturano il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non goduto.